Capo III
Art. 14
Durata della concessione o locazione
In vigore dal 1 gen 2024
1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli è fissata in sei anni.
2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
2-bis. Per i soggetti di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell' e alla lettera g) del comma 1 dell', qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2... del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta. Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all' del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-14