Capo III
Art. 10
Soggetti beneficiari a titolo gratuito
In vigore dal 15 ago 2012
1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all', con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:
a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell' della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali;
c) gli enti ecclesiastici di cui all', relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell', comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135;
e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-10