Art. 6

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

In vigore dal 26 ago 2005
1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell' del presente regolamento. 3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;169#art-6

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Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari (Art. 6 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.) — Testo vigente | Portale Normativo