Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 feb 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l', comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall', comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; Sentiti gli ordini professionali interessati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005; Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi,... dei geologi e degli ingegneri.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;169#art-1

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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.) — Testo vigente | Portale Normativo