Art. 4
Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
In vigore dal 26 ago 2005
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;169#art-4