Art. 7

Consiglio nazionale dei geologi

In vigore dal 26 ago 2005
1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all', comma 15, sono ridotti alla metà. 2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;169#art-7

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Consiglio nazionale dei geologi (Art. 7 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.) — Testo vigente | Portale Normativo