Capo V
Art. 35
Revoca certificazioni
In vigore dal 30 lug 2005
1. L'Organismo autorizzato a norma dell' procede, secondo modalità definite dall'Amministrazione, alla verifica del permanere delle condizioni in base alle quali ha rilasciato le certificazioni di cui all'.
2. I certificati di cui all' possono essere revocati dall'organismo autorizzato che li ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati. Di tali provvedimenti è data tempestiva notizia all'Amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-35