Art. 35 · Revoca certificazioni
Capo V

Art. 35

35 / 38

Revoca certificazioni

In vigore dal 30 lug 2005
1. L'Organismo autorizzato a norma dell' procede, secondo modalità definite dall'Amministrazione, alla verifica del permanere delle condizioni in base alle quali ha rilasciato le certificazioni di cui all'. 2. I certificati di cui all' possono essere revocati dall'organismo autorizzato che li ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati. Di tali provvedimenti è data tempestiva notizia all'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-35