Capo VI

Art. 37

Modifiche al regolamento di sicurezza

In vigore dal 30 lug 2005
1. Gli articoli 175 e 176 del regolamento di sicurezza, sono sostituiti dai seguenti: «Art. 175 (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli). -.1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessa. 2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero. Art. 176 (Certificazione per il trasporto di autoveicoli). - 1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini del trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, devono essere in possesso di "attestazione di idoneità" al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciata dall'ente tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della Convenzione.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-37

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