Capo V
Art. 33
Ricondizionamento imballaggi
In vigore dal 30 lug 2005
1. Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci pericolose, debbono essere conformi a quanto prescritto dal codice IMDG.
2. Il richiedente l'approvazione del ricondizionamento degli imballaggi deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato di cui all', allegando:
a) elenco delle tipologie di imballaggio da sottoporre a ricondizionamento;
b) modalità delle operazioni di ricondizionamento;
c) dichiarazione, mediante autocertificazione, di avere le necessarie capacità tecniche ed organizzative, corredata dalla necessaria documentazione.
3. Il certificato di approvazione al ricondizionamento, rilasciato dall'organismo autorizzato al ricondizionatore, deve contenere la marcatura da apporre sugli imballaggi ricondizionati, nonché l'elenco dei tipi approvati autorizzati al ricondizionamento.
4. Il certificato di approvazione al ricondizionamento deve essere trasmesso all'organismo autorizzato all'Amministrazione.
5. Il ricondizionatore, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilità che gli imballi sono conformi al tipo ricondizionato.
6. Il certificato di approvazione al ricondizionamento viene rilasciato e rinnovato secondo le modalità prescritte dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-33