Capo IV

Art. 20

Resti di frazione

In vigore dal 28 nov 2004
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso. 2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-20

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