Capo III

Art. 15

Graduatoria finale del corso-concorso.

In vigore dal 9 lug 2013
1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all', comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-15

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