Capo III
Art. 17
Riammissione al corso successivo
In vigore dal 28 nov 2004
1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi di leva, oppure per maternità o per gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-17