Capo III

Art. 17

Riammissione al corso successivo

In vigore dal 28 nov 2004
1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi di leva, oppure per maternità o per gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-17

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