Capo IV
Art. 19
Prove preselettive
In vigore dal 28 nov 2004
1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-19