Art. 5
Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi
In vigore dal 21 mag 2004
1. La carta nazionale dei servizi ha la validità temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.
2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;117#art-5