Art. 4
Dati eventuali della carta nazionale dei servizi
In vigore dal 21 mag 2004
1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;117#art-4