Art. 4

Dati eventuali della carta nazionale dei servizi

In vigore dal 21 mag 2004
1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'.
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Dati eventuali della carta nazionale dei servizi (Art. 4 Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.) — Testo vigente | Portale Normativo