Art. 9
Regole tecniche
In vigore dal 21 mag 2004
1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;117#art-9