Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 mag 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9 settembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
b) carta di identità elettronica: la carta d'identità elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all', comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;
g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;117#art-1