Art. 5

Mancanza delle distanze di sicurezza

In vigore dal 19 dic 2003
1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo