Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 19 dic 2003
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-8

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