Art. 2

Obiettivi

In vigore dal 19 dic 2003
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi: a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto; d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose; e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-2

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