Art. 5 · Mancanza delle distanze di sicurezza

Art. 5

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Mancanza delle distanze di sicurezza

In vigore dal 19 dic 2003
1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-5