Art. 5
5 / 8Mancanza delle distanze di sicurezza
In vigore dal 19 dic 2003
1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-5