Art. 14
Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
In vigore dal 2 lug 2003
Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attività di certificazione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-07;137#art-14