Art. 11

Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

In vigore dal 2 lug 2003
Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 1. L'articolo 27 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 27 (R) (Certificatori qualificati). - 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26. 2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre: a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all', comma 2; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all', comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. 3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-07;137#art-11

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Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Art. 11 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.) — Testo vigente | Portale Normativo