Art. 10
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
In vigore dal 2 lug 2003
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (R) (Certificatori). - 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell' del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all', comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-07;137#art-10