Art. 17
Disposizioni finali
In vigore dal 2 lug 2003
1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Frattini, Ministro degli affari esteri Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 347
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-07;137#art-17