Art. 21

Uffici provinciali per il referendum

In vigore dal 14 mag 2003
1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall' della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-21

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