Art. 22
Agevolazioni di viaggio
In vigore dal 14 mag 2003
1. Ai sensi dell', comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-22