Art. 23

Spedizione della cartolina avviso

In vigore dal 14 mag 2003
1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all' della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all', comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all', comma 4, della legge. 2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. 3. Ai fini di cui all', comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-23

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