Art. 16
Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità
In vigore dal 14 mag 2003
1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell', comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall', commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.
4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-16