Art. 14

Stampa e invio del materiale elettorale

In vigore dal 14 mag 2003
1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell', comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli , comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento. 2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale. 3. Il tagliando di cui all', comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori. 4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore. 5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all', comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall', commi 3, 4, 6 e 7 e dall', comma 1, lettera a) della legge. 6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all', comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall', commi 3, 4, 6 e 7 e dall', comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-14

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Stampa e invio del materiale elettorale (Art. 14 Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo