Art. 10
Deposito del contrassegno
In vigore dal 14 mag 2003
1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all', comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-10