Capo II
Art. 6
Divulgazione materiale promozionale
In vigore dal 4 mag 2003
Divulgazione materiale promozionale
1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori uffciali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-6