Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 4 mag 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l' e l'allegato C; Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove; Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all' della direttiva 1999/94/CE; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002; Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all', lettere f) e d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE; b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione; c) "certificato di conformità" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE; d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico; e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita; f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione; g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dai decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della dire 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo; h} "emissioni specifiche ufficiali di C02 per una data autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di C02 di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le più elevate emissioni ufficiali di C02 nell'ambito del gruppo; i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, fgurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 della vettura su cui è apposta l'etichetta; l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove; m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari; n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione; o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura; p) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE, e identifcati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-1

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