Capo III

Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 4 mag 2003
1. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-11

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