Capo III

Art. 10

Attività di vigilanza

In vigore dal 4 mag 2003
Attività di vigilanza 1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-10

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