Art. 3
In vigore dal 31 gen 2003
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:
"1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 24
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-28;298#art-3