Art. 1
In vigore dal 31 gen 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche al regolamento sui servizi di bancoposta al fine di consentire l'applicazione dell'istituto del protesto anche agli assegni postali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
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1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegni postali ordinari";
b) i commi 1 e 3 sono abrogati;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-28;298#art-1