Art. 2
In vigore dal 31 gen 2003
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-28;298#art-2