Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 gen 2003
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente: "1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-28;298#art-3