Capo II

Art. 20

Buoni di carico e scarico

In vigore dal 12 gen 2003
1. Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili non soggetti a collaudo sono effettuate nell'inventario entro tre giorni dalle avvenute operazioni di consegna o di dismissioni sulla base di buoni a tre sezioni, sottoscritti dal consegnatario. 2. Le sezioni sono impiegate con le seguenti modalità: la prima (matrice) rimane agli atti d'ufficio; la seconda (figlia) è allegata alla copia del prospetto di cui all'; la terza (scontrino) è posta a corredo delle fatture relative a forniture ovvero dei provvedimenti di discarico dall'inventario. 3. I buoni di carico e scarico contengono, oltre gli elementi indicati nel comma 4 dell', l'esercizio di gestione e di provenienza, la pertinente unità previsionale di base ed il relativo capitolo di spesa e, in caso di vendita, dell'entrata. 4. Il collaudo dei beni, ove previsto, è effettuato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dei beni stessi e presi in carico nei successivi tre giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-20

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