Capo II
Art. 20
20 / 46Buoni di carico e scarico
In vigore dal 12 gen 2003
1. Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili non soggetti a collaudo sono effettuate nell'inventario entro tre giorni dalle avvenute operazioni di consegna o di dismissioni sulla base di buoni a tre sezioni, sottoscritti dal consegnatario.
2. Le sezioni sono impiegate con le seguenti modalità:
la prima (matrice) rimane agli atti d'ufficio;
la seconda (figlia) è allegata alla copia del prospetto di cui all';
la terza (scontrino) è posta a corredo delle fatture relative a forniture ovvero dei provvedimenti di discarico dall'inventario.
3. I buoni di carico e scarico contengono, oltre gli elementi indicati nel comma 4 dell', l'esercizio di gestione e di provenienza, la pertinente unità previsionale di base ed il relativo capitolo di spesa e, in caso di vendita, dell'entrata.
4. Il collaudo dei beni, ove previsto, è effettuato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dei beni stessi e presi in carico nei successivi tre giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-20