Capo II

Art. 16

Scritture

In vigore dal 12 gen 2003
1. I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere, fino a quando non diversamente disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i registri, i modelli e le scritture contabili di cui al presente capo. 2. I modelli, tenuti in conformità del programma applicativo autorizzato dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardano: mod. 94 C. G. - Inventario; mod. 96 C. G. - Giornale di entrata e di uscita; mod. 98 C. G. - Prospetto delle variazioni; mod. 130 P.G.S. - Buoni di carico e scarico; mod. 227 P.G.S. - Scheda dei beni mobili; mod. 99 C. G. - Processo verbale per cambio del consegnatario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-16

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