Capo II
Art. 16
16 / 46Scritture
In vigore dal 12 gen 2003
1. I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere, fino a quando non diversamente disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i registri, i modelli e le scritture contabili di cui al presente capo.
2. I modelli, tenuti in conformità del programma applicativo autorizzato dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardano:
mod. 94 C. G. - Inventario;
mod. 96 C. G. - Giornale di entrata e di uscita;
mod. 98 C. G. - Prospetto delle variazioni;
mod. 130 P.G.S. - Buoni di carico e scarico;
mod. 227 P.G.S. - Scheda dei beni mobili;
mod. 99 C. G. - Processo verbale per cambio del consegnatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-16