Capo II

Art. 21

Scheda dei beni mobili

In vigore dal 12 gen 2003
1. In ogni stanza o locale è affissa una scheda in cui sono elencati e descritti tutti i beni mobili ivi esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale. 2. La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-21

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