Art. 73 ter
(L) Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.
In vigore dal 4 lug 2009
(L)
(Procedura per la registrazione degli atti
giudiziari).
1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-73-ter