Capo II

Art. 168 bis

(L) Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime

In vigore dal 10 ott 2023
(L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. 2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all', comma 3. 3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'. 3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-168-bis

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