Capo II
Art. 168 bis
(L) Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime
In vigore dal 8 ago 2026
(L)
Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime
01. Concluse le prestazioni di cui all' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.
1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al comma 01 è effettuata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.
2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell', diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.
3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.
3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'.
3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell', comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-168-bis