Capo II

Art. 269 bis

Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale

In vigore dal 1 gen 2025
1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-269-bis

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