Capo V
Art. 130 bis
(L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
In vigore dal 5 dic 2023
(L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).
1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio.
1-bis. All', comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.
2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-130-bis