Titolo II
Art. 7
(R) Rogatorie all'estero
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Rogatorie all'estero)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-7