Titolo II

Art. 7

(R) Rogatorie all'estero

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Rogatorie all'estero) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-7

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